Art. 1 – Costituzione, sede, scopi e patrimonio.
È costituito, con sede in Roma, il «Centro Pio Rajna. Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica», in forma abbreviata «Centro Pio Rajna», con lo scopo di promuovere iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori d’interesse del Centro e la diffusione della cultura umanistica, anche attraverso scambi socio-culturali in Italia e con l’estero.
Il «Centro Pio Rajna» è un’associazione culturale senza fini di lucro e non ha alcun carattere politico.
In adempimento di questo fine istituzionale l’attività del Centro si orienterà di preferenza nelle seguenti direzioni:
1) ricognizione e inventariazione di testi letterari più e meno noti, nonché di documenti di interesse letterario o linguistico, antichi e moderni;
2) recupero, restauro e interpretazione di testi e documenti;
3) edizioni di testi;
4) ricostruzione e documentazione di eventi e momenti storici delle lingue, antiche e moderne, anche indipendentemente dalle testimonianze letterarie disponibili;
5) didattica delle metodologie della ricerca letteraria, linguistica e filologica, nonché delle discipline complementari, codicologia, paleografia, archivistica e diplomatica, metricologia, stilistica, ecc., anche con impiego delle moderne tecniche di analisi.
Altri settori di attività potranno essere definiti dall’ Assemblea generale.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni che essa ha acquisito all’atto della fondazione o pervenuti successivamente, a qualsiasi titolo giuridico, da chiunque abbia avuto o abbia interesse a sostenerne l’attività. I suoi redditi sono costituiti dai contributi pubblici o di privati e dai versamenti dei Soci, nonché da eventuali proventi delle conferenze e di altre manifestazioni, o di pubblicazioni, e simili.
Art. 2 – Promotori.
I promotori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del «Centro Pio Rajna» e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. È equiparato ai Soci promotori, con estensione della qualità di membro di diritto del Consiglio Direttivo, chi per effetto di specifica convenzione con il Centro Pio Rajna, approvata dall’Assemblea generale dei Soci, abbia acquisito tale titolo in corrispondenza di un eccezionale beneficio concesso al Centro.
Potranno aderire al «Centro Pio Rajna» docenti universitari, insegnanti, studiosi o semplicemente cultori della disciplina oggetto degli interessi del Centro, che verranno ammessi con il voto unanime dei membri del Consiglio Direttivo e con l’impegno di partecipare alla vita del «Centro Pio Rajna», nonché di dare comunque un contributo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento dei suoi scopi.
Gli ammessi possono perdere la loro qualità di aderenti al «Centro Pio Rajna» per rinuncia o per decisione dell’Assemblea, che con la maggioranza assoluta dei suoi membri si pronuncia per la sospensione o l’esclusione del singolo quando questi non adempia agli impegni assunti nei confronti del Centro, oppure per comportamento scorretto o lesivo degli interessi del Centro, o per altri gravi motivi per i quali sia giudicata inammissibile la sua permanenza nel «Centro Pio Rajna».
La delibera assembleare non è necessaria e la decadenza è automatica in caso di mancato pagamento
Art. 3 – Organi di gestione.
Gli organi di gestione del «Centro Pio Rajna» sono i seguenti:
– Assemblea Generale;
– Presidente;
– Consiglio Direttivo;
– Revisore Unico;
Art. 4 – Assemblea generale.
L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo di ogni anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea ordinaria discute, decide ed approva a maggioranza il consuntivo e la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione del «Centro Pio Rajna», nonché il preventivo ed il programma allegato. Essa procede inoltre, nei casi previsti dall’art. 7 del presente Statuto, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo che integrano quelli appartenenti di diritto in quanto Promotori.
L’Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dello Statuto sociale e delibera validamente con la maggioranza degli aventi diritto di voto.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata, anche fuori dalla sede del Centro, dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o che sia richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei suoi membri, mediante avviso da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e mediante affissione presso la sede sociale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del «Centro Pio Rajna» e redige un verbale delle sue riunioni, a cura di un Segretario designato di volta in volta all’inizio dei lavori. Nelle riunioni dell’Assemblea ogni partecipante non può avere più di due deleghe. Non sono ammesse deleghe a terzi estranei al Centro.
Art. 5 – Presidente.
Il Presidente del «Centro Pio Rajna» convoca e presiede l’Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è nominato inizialmente, all’atto della costituzione del «Centro Pio Rajna», dai Promotori e successivamente dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del «Centro Pio Rajna» e lo rappresenta validamente di fronte a qualsiasi terzo in giudizio.
Art. 6 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente da quattro membri, compreso il Presidente, e potrà essere successivamente incrementato, fermi rimanendo i limiti di legge, quando gli aderenti al «Centro Pio Rajna» avranno superato il numero di cinquanta. Il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere non inferiore a quello dei membri di diritto previsti dall’art. 2, comma 1, del presente Statuto.
I membri elettivi del Consiglio Direttivo, nominati dall’Assemblea generale, durano in carica cinque anni.
In caso di vacanze durante il quinquennio, fino alla metà del numero degli eletti, il Consiglio può cooptare i sostituti, che durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. Qualora vengano a mancare più della metà dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio decade e il Presidente convoca l’Assemblea generale per l’elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro due mesi.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente del «Centro Pio Rajna».
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 7 – Competenze del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed eventualmente il Direttore Amministrativo nella direzione del «Centro Pio Rajna». Sono di sua competenza le seguenti attribuzioni, qui indicate tuttavia a titolo indicativo e non tassativo:
a) predisporre il programma dell’attività del Centro da portare all’approvazione dell’Assemblea generale e curarne successivamente l’attuazione;
b) amministrare il patrimonio del Centro;
c) redigere, eventualmente con l’ausilio del Direttore Amministrativo, il consuntivo e la relazione tecnico-morale-finanziaria, nonché il preventivo e il programma allegato;
d) curare i regolamenti del Centro;
e) curare l’organizzazione generale del Centro;
f) studiare tutte le proposte e prendere tutte le iniziative che giudichi convenienti per la salvaguardia degli interessi del Centro;
g) deliberare su ogni altra gestione relativa alla attività del Centro;
h) approvare, con votazione unanime, le domande o le proposte di adesione al «Centro Pio Rajna».
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli aderenti al «Centro Pio Rajna».
Art. 8. – Direttore Amministrativo. Vicepresidente
Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Direttore Amministrativo, che dura in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, oppure fino alle sue dimissioni o revoca.
Il Direttore Amministrativo sovraintende a tutta la gestione amministrativa del Centro, in stretta collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio direttivo può nominare, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vicepresidente, con funzioni e poteri specificati nella delibera di nomina. Il Vicepresidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, o fino alle sue dimissioni o revoca, e può avere il rinnovo dell’incarico.
Al Vicepresidente o al Direttore Amministrativo, nell’ordine, compete, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza giuridica del «Centro Pio Rajna».
Art. 9 – Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo può chiedere all’Assemblea generale la costituzione di un Comitato Scientifico, con i seguenti incarichi:
a) studiare le iniziative del Centro nella prospettiva di breve, medio e lungo periodo;
b) proporre la formazione di gruppi ristretti di lavoro, aperti anche a specialisti esterni, per la realizzazione di particolari ricerche o lo svolgimento di attività per le quali sia raccomandabile tale modalità di gestione;
c) collaborare con il Consiglio Direttivo nella formulazione del programma annuale da sottoporre in via preventiva all’approvazione dell’Assemblea generale.
I membri del Comitato Scientifico, che ha la funzione di organo consultivo, sono designati dal Consiglio direttivo e durano in carica tre anni.
Il Comitato Scientifico nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Direttore, che ne coordina l’attività e resta in carica per un anno, ed è rieleggibile.
D’intesa con il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico potrà costituire piccoli gruppi di ricerca, ciascuno con un proprio coordinatore, delegati allo svolgimento di particolari attività, specificamente dettagliate nell’atto di delega. Il tali casi, l’attività del gruppo di ricerca si svolge in stretta sintonia con il Direttore del Comitato e con il Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Comitato Scientifico e dei gruppi di ricerca potranno tenersi anche fuori della Sede Sociale, e i risultati della sua attività dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Attività del «Centro Pio Rajna».
Orientata nelle direzioni indicate nell’art. 1, potrà esplicarsi come segue:
a) organizzazione diretta di programmi di ricerca, sui temi indicati dall’Assemblea Generale e approvati, per le implicazioni finanziarie, dal Consiglio Direttivo;
b) incentivazione o sostegno di ricerche di terzi (persone fisiche, gruppi o enti), anche attraverso la concessione di finanziamenti, borse di studio o altre forme di sussidio stabiliti come sub a);
c) organizzazione di convegni, conferenze, seminari o altre iniziative culturali idonee alla più ampia conoscenza e all’approfondimento delle problematiche connesse alla materia oggetto dell’attività del Centro;
d) istituzione di premi, finalizzati come sub c);
e) pubblicazione dei risultati delle ricerche e di ogni altra attività del Centro che appaia meritevole di comunicazione;
f) pubblicazione di un bollettino periodico con una rubrica di “informazioni” delle attività del Centro.
Art. 11 – Revisore Unico.
La revisione della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione è effettuata da un Revisore,
di idonea professionalità, designato dall’Assemblea Generale.
Il Revisore dura in carica tre anni e cura il controllo della regolarità degli atti amministrativi.
Prepara le conseguenti relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo. E’ rieleggibile.
Art. 12 – Rimborsi spese.
I membri degli organi collegiali potranno ricevere, per ogni riunione degli organi di appartenenza, un gettone di presenza, oltre all’ospitalità e al rimborso delle spese di viaggio, entro i limiti prestabiliti dal Consiglio Direttivo, nel caso di convocazione fuori della sede di residenza.
Art. 13 – Esercizio finanziario.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. gli eventuali avanzi della gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio del «Centro Pio Rajna».
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.
Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci che ne nomina il liquidatore; in tale caso il patrimonio dovrà essere devoluto, secondo le previsioni della legislazione vigente, ad enti svolgenti attività similari o aventi fini di pubblica utilità, su proposta del Consiglio Direttivo.”
Art. 15 – Disposizione di Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge vigente.